FONDS DE SOLIDARITE' C.P.A.
Definizioni
Contraente: il soggetto che stipula il contratto.
Beneficiario: i soggetti a cui spettano le prestazioni garantite.
In caso di morte ed in mancanza di designazione
saranno beneficiari i suoi eredi legittimi e/o testamentari.
Prestazione: la somma garantita ai beneficiari.
Gruppo Sportivo: Società Sportiva che opera nell’ambito
del ciclismo professionistico.
Titolo I
Norme Generali
Art. 1 – Costituzione
Il Fondo di cui al presente Regolamento è stato costituito
ad iniziativa dell’UCI.
Art. 2 – Beneficiari
Beneficiari delle prestazioni del Fondo sono i ciclisti
professionisti iscritti ai gruppi GSI e GSII o i loro aventi
diritto.
Art. 3 – Decorrenza e durata
Il presente regolamente avrà durata illimitata, con inizio
a partire dalla data di costituzione del Fondo, ciò è a
dire dalle ore 24 del 31.12.2001, compatibilmente con le
capacità patrimoniali del Fondo stesso.
Art. 4 – Contributi
Il Fondo sarà alimentato con una percentuale pari al
5% dei premi annuali delle gare del calendario internazionale.
Il contributo minimo annuo è di € 300.000,00 da versarsi
in 4 rate annuali.
Art. 5 – Prestazioni
Il Fondo si obbliga a corrispondere ai beneficiari, con le
modalità e alle condizioni di cui al Titolo II del presente
Regolamento, la somma di € 13.500,00 a titolo di indennità di fine carriera.
In caso di morte del beneficiario e/o di invalidità permanente
che escluda la pratica del ciclismo, il Fondo si
obbliga, nei confronti degli aventi causa, alle prestazioni
di cui all’art. 2 del Titolo II del presente Regolamento.
Art. 6 – Modalità di richiesta indennità
L’indennità potrà essere richiesta dal beneficiario o dei
suoi aventi causa ad avvenuta cessazione dell’attività agonistica.
La richiesta di indennità deve essere inviata, mediante
apposita domanda al Fondo, entro e non oltre 60 giorni
dalla data di cessazione dell’attività, a pena di decadenza
dei diritti acquisiti.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, la domanda
deve contenere:
a) data di inizio e di cessazione dell’attività sportiva
professionistica;
b) indicazione del/i gruppo/i sportivi nei quali l’iscritto
abbia svolto l’attività professionistica;
c) luogo di nascita, e indirizzo;
d) copia dei contratti di lavoro per gli ultimi cinque anni
con il/i gruppo/i sportivo/i.
e) Dichiarazione del responsabile finanziario del/dei
gruppo/i sportivo/i di appartenenza attestante la partecipazione
ad almeno 30 giorni di corsa per ogni anno
di contratto.
Per il caso di morte e/o di invalidità che escluda definitivamente
la pratica del ciclismo dell’iscritto, la richiesta
dell’indennità deve essere, a pena di decadenza dei
diritti acquisiti, inviata al Fondo entro e non oltre 60
giorni dall’evento stesso.
La domanda deve contenere:
a) gli elementi di cui all’art. 6, terzo comma, lett. a), b),
c), d) e);
b) copia del certificato di morte, con indicazione del luogo,
giorno ed ora dell’evento e delle cause che l’hanno
determinato.
Titolo II
Trattamento di Fine Carriera
Art. 1 - Fondo per il trattamento di fine carriera
Il Fondo garantisce agli iscritti, con le modalità e nei
limiti stabiliti dal presente regolamento, un trattamento
di fine carriera pari a € 13.500,00.
Art. 2 – Beneficiari
Beneficiari dell’indennità di fine carriera sono i ciclisti
professionisti, ovvero i loro aventi causa, a condizione
che:
a) siano iscritti al fondo;
b) abbiano cessato l’attività sportiva professionistica;
c) abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
d) abbiano svolto almeno 5 anni di attività professionistica
nei gruppi sportivi GSI e GSII
e) abbiano effettuato almeno 30 giorni di corsa per ogni
anno di attività professionale certificato dal responsabile
finanziario del gruppo sportivo di appartenenza.
Beneficiano dell’indennità di fine carriera anche i ciclisti
professionisti colpiti da invalidità che escluda definitivamente
la pratica del ciclismo a condizione che:
a) siano iscritti al Fondo;
b) stiano svolgendo attività professionistica nei gruppi
GSI e GSII a partire dal 01/01/02.
La corresponsione al beneficiario dell’indennità di cui al
primo comma esclude la corresponsione allo stesso beneficiario
dell’indennità di cui al secondo e terzo comma
e viceversa.
Non è prevista alcuna forma di prosecuzione volontaria
della contribuzione.
Art. 3 – Prestazioni
Qualora sussistano tutte le condizioni di cui all’art. 2,
primo comma, che precede, il Fondo provvede ad erogare
all’iscritto l’ indennità di cui all’art. 1 del presente
Titolo II, al lordo delle trattenute fiscali.
Tale somma verrà erogata decorsi 60 giorni dal ricevimento,
da parte del Fondo, della documentazione di cui
all’art. 6 del Titolo I.
In caso di decesso e/o di invalidità che escluda definitivamente
la pratica del ciclismo dell’iscritto l’indennità verrà erogata, con le modalità ed alle condizioni di cui
all’art. 2, secondo e terzo comma del presente Regolamento.
Il Fondo si riserva di erogare contributi specifici per
eventuali casi particolari.
Art. 4 – Destinazione dei residui attivi
I residui attivi di bilancio rimangono acquisiti dal Fondo
per la gestione amministrativa.
Art. 5 – Delimitazioni
E’ escluso il diritto all’indennità prevista dal presente
Regolamento il caso di •decesso causato da:
• dolo dell’iscritto;
• partecipazione attiva dell’iscritto a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’iscritto a fatti di guerra, salvo
che non derivi da obblighi verso lo Stato di appartenenza;
• incidenti di volo, se l’iscritto viaggia a bordo di aeromobile
non autorizzato al volo o con pilota non titolare
di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità
di membro dell’equipaggio
Art. 6 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono,
in quanto applicabili, le norme dello Statuto-Regolamento
UCI.
Titolo III
Patrimonio e Gestione del Fondo
Art. 1 Comitato di Vigilanza
Sulla Gestione del Fondo vigila il Comitato di Vigilanza,
composto da tre membri, così nominati:
- un rappresentante del CCP (Consiglio del Ciclisti Professionisti);
- un rappresentante del CPA (Corridori Professionisti ed
Amatori);
- un rappresentante dell’UCI.
Art. 2 Rivedibilità della prestazione e/o dei contributi
Il Comitato di Vigilanza ogni triennio è tenuto a rivedere
la consistenza economico/patrimoniale del Fondo e la
misura della prestazione da esso erogata.
La revisione deve ispirarsi al principio del mantenimento
di una consistenza economica del Fondo tale da poter
garantire la prestazione di cui all’art. 1 del Titolo II a
tutti coloro che siano iscritti al Fondo.
Rimane ferma la facoltà dell’UCI, sulla base degli accertamenti
condotti in sede di bilancio tecnico, di proporre
variazioni nella misura dei contributi e ogni altro provvedimento
volto al ripristino delle condizioni di equilibrio
del Fondo.
Art. 3 Investimento delle disponibilità patrimoniali
Il patrimonio del Fondo sarà gestito secondo principi
di prudenza da Compagnie di Assicurazione o Banche
individuate dal Comitato di Vigilanza.
Art. 4 Gestione amministrativo–contabile
Il Fondo è organizzato come segue:
a. conto di accumulazione: nel quale confluiscono i proventi
del 5% dei premi annuali fatturati agli organizzatori
delle gare del calendario internazionale;
b. conto riserva nel quale confluiscono le quote di reddito
assegnate alla gestione tenuto conto dei risultati
finanziari dell’esercizio.
La somma dei suddetti conti costituisce il patrimonio
della gestione del Fondo.
Art. 5 Trattamento Fiscale della Prestazione
Ai fini del trattamento fiscale della prestazione erogata
ai beneficiari, si rinvia alla normativa vigente del paese di
residenza e/o cittadinanza del beneficiario stesso ovvero
se ed in quanto applicabile alla disciplina del paese nel
quale la prestazione viene erogata.
Titolo IV
Controversie
Art. 1 Clausola arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla
interpretazione o esecuzione del presente Regolamento
escluse quelle non compromettibili in arbitri per legge,
sarà devoluta al giudizio inappellabile di tre arbitri, due
dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo
dai primi due, ovvero, nel caso in cui non intervenisse
accordo fra questi ultimi sulla sua nomina entro venti
giorni dalla nomina del secondo arbitro, da parte del
Presidente del Tribunale di Losanna, il quale nominerà anche l’arbitro della parte che non avesse provveduto
alla designazione di esso, entro il termine di quindici
giorni dalla data in cui gli è stata comunicata, a mezzo
lettera raccomandata, la nomina dell’arbitro designato
dalla parte che promuove l’arbitrato.
Salvo quanto espressamente previsto, spetterà agli arbitri
regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà da
loro ritenuto più opportuno in relazione alla natura della
controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto dei principio
dei contraddittorio, e disporre in ordine alle spese.
Gli arbitri comporranno la controversia in via irrituale,
quali amichevoli compositori e dovranno pronunciare il
lodo entro il termine di giorni (90) novanta dalla accettazione
salvo proroga del termine in accordo delle parti.
Il Collegio ha sede a (Losanna).
CCP Consiglio dei Ciclisti Professionisti
Vittorio Adorni
____________________
CPA Associazione Corridori Professionisti
Francesco Moser
____________________
UCI Unione Ciclistica Internazionale
Jean Pierre Strebel
_________________________
1 Gennaio 2002
APPENDICE 1
Si prende atto che a seguito della modifica del Regolamento
Professionisti apportata dalla UCI a partire dal
01/01/2005 i seguenti articoli sono modificati come
segue:
TITOLO I (Norme Generali)
Art. 2 – Beneficiari
Beneficiari delle prestazioni del Fondo sono i ciclisti professionisti
iscritti ai gruppi Team Pro Tour e Continental
Professional o i loro aventi diritto.
TITOLO II (Trattamento di Fine Carriera)
Art. 2 – Beneficiari
Beneficiari dell’indennità di fine carriera sono i ciclisti
professionisti, ovvero i loro aventi causa, a condizione
che:
a) siano iscritti al fondo;
b) abbiano cessato l’attività sportiva professionistica;
c) abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
d) abbiano svolto almeno 5 anni di attività professionistica
nei gruppi sportivi Team Pro Tour e Continental
Professional.
e) abbiano effettuato almeno 30 giorni di corsa per ogni
anno di attività professionale certificato dal responsabile
finanziario del gruppo sportivo di appartenenza.
Beneficiano dell’indennità di fine carriera anche i ciclisti
professionisti colpiti da invalidità che escluda definitivamente
la pratica del ciclismo a condizione che:
a) siano iscritti al Fondo;
b) stiano svolgendo attività professionistica nei gruppi
Team Pro Tour e Continental Professional a partire dal
01/01/05.
Beneficiano dell’indennità di fine carriera anche gli eredi
dei ciclisti professionisti, in caso di decesso degli stessi
a condizione che questi ultimi:
a) siano iscritti al Fondo;
b) stiano svolgendo attività professionistica nei gruppi
Team Pro Tour e Continental Professional.
La corresponsione al beneficiario dell’indennità di cui al
primo comma esclude la corresponsione allo stesso beneficiario
dell’indennità di cui al secondo e terzo comma
e viceversa.
Non è prevista alcuna forma di prosecuzione volontaria
della contribuzione.
07/02/2006
CUPT Consiglio UCI Pro Tour
Vittorio Adorni
____________________
CPA Associazione Corridori Professionisti
Francesco Moser
____________________
UCI Unione Ciclistica Internazionale
Jean Pierre Strebel