REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PROCURATORE SPORTIVO
Approvato il 24 luglio 2007, con decorrenza dal 1 gennaio del 2008
ART. 1 - PREMESSA
1. Il presente Regolamento disciplina l’attività dei
procuratori sportivi, che prestano opera di consulenza
e di assistenza, sia in ambito nazionale che
internazionale, ai corridori che svolgono o che
intendono svolgere attività ciclistica alle dipendenze
di un gruppo sportivo professionistico.
2. L’esercizio dell’attività di procuratore sportivo è subordinata al possesso di una specifica abilitazione,
rilasciata dalla Commissione appositamente
istituita presso la F.C.I. nei termini e secondo
le modalità previsti dal presente Regolamento.
3. L’abilitazione, di durata illimitata, è strettamente
personale e non è trasferibile.
ART. 2 – IL PROCURATORE SPORTIVO.
NOZIONE
1. E’ procuratore sportivo la persona fisica che,
avendo ricevuto a titolo oneroso un apposito
incarico in conformità del presente Regolamento,
rappresenta e tutela gli interessi di un corridore
nei confronti dei terzi in vista della stipulazione
o della cessione di un contratto di prestazione
sportiva o di un contratto di promozione pubblicitaria
avente ad oggetto i diritti di immagine
dell’atleta.
2. Il procuratore cura gli interessi del corridore
che gli ha conferito l’incarico prestando assistenza
allo stesso durante lo svolgimento delle trattative
dirette alla stipula o alla cessione del contratto
ed, in genere, nel corso dell’attività diretta
alla definizione della durata, del compenso e di
ogni altra pattuizione del contratto medesimo.
3. Il procuratore assiste il corridore per l’intera
durata dell’incarico, curando, altresì, le trattative
per gli eventuali rinnovi del contratto.
4. Il procuratore che ha ricevuto l’incarico è l’unico
soggetto legittimato a promuovere ed a tutelare
gli interessi del corridore da lui assistito nei
confronti dei terzi.
ART. 3 – MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÀ
1. Il procuratore è tenuto ad eseguire personalmente
l’incarico affidatogli con la massima diligenza
professionale e non può delegare neppure
il compimento di singoli atti ad altro procuratore
o ad altra persona, pur se facente parte della
società di cui egli è legale rappresentante.
2. Il procuratore può organizzare la propria attività anche in forma imprenditoriale, avvalendosi
dell’ausilio di dipendenti e di collaboratori,
purché i compiti svolti da questi ultimi siano di
carattere esclusivamente interno.
3. In tal caso, è facoltà dello stesso attribuire
ad una società i diritti economici e patrimoniali
derivanti dall’espletamento dell’incarico, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) che vi sia l’espresso consenso del corridore,
prestato anche successivamente al conferimentodell’incarico;
b) che la società abbia come oggetto sociale
esclusivo l’attività disciplinata dal presente Regolamento
ovvero che tale attività sia svolta con
un ramo d’azienda avente organizzazione e contabilità separata;
c) che il procuratore sia il legale rappresentante
della società;
d) che le quote rappresentative del capitale sociale
o le azioni di tale società siano detenute
da persone fisiche in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 5, comma 3, del presente Regolamento
e che non versino in alcuna delle situazioni
di incompatibilità previste dal successivo
articolo 6.
4. L’atto costitutivo, lo statuto e l’estratto del
libro dei soci, l’elenco nominativo dei componenti
degli organi sociali e quello dei dipendenti,
collaboratori e consulenti devono essere depositati,
in copia autentica, presso la segreteria
della Commissione di cui al successivo art. 17
entro venti giorni dalla data di costituzione della
società.
5. Nel caso di successive variazioni, il procuratore è tenuto a depositare presso la segreteria
della Commissione, entro il medesimo termine,
la documentazione attestante le modifiche intervenute.
ART. 4 – DEROGHE AL POSSESSO
DELL’ABILITAZIONE
1. I corridori possono avvalersi dell’opera professionale
di un procuratore sportivo soltanto se
questi è munito di regolare abilitazione rilasciatagli
dalla F.C.I.
2. Il divieto di avvalersi dell’opera di un procuratore
privo della prescritta abilitazione non
opera se l’assistenza è prestata al corridore da
un avvocato iscritto nel relativo albo professionale,
limitatamente allo svolgimento di un’attività conforme a quella prevista dalla vigente legge
professionale.
3. Il corridore, in ogni caso, durante lo svolgimento
delle trattative può sempre farsi affiancare
da un genitore, da un fratello o dal coniuge
ovvero da altra persona a lui legata da rapporto
di parentela fino al terzo grado o di affinità fino
al secondo grado.
4. Di tali circostanze deve essere fatta espressa
menzione nel contratto concluso.
ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL’ABILITAZIONE
1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di procuratore
sportivo si consegue con il superamento di
una prova di esame volta all’accertamento della
idoneità del richiedente.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell’abilitazione
deve presentare alla Commissione domandascritta, redatta nei termini e secondo le modalità prescritte nell’apposito bando pubblicato periodicamente
sull’organo ufficiale di stampa della
F.C.I..
3. Il candidato deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero straniero residente
ininterrottamente in Italia da almeno due
anni;
b) avere conseguito il diploma di scuola media
superiore o titolo di studio equipollente secondo
la legislazione italiana;
c) avere il godimento dei diritti civili e non essere
stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito né essere sottoposto ad amministrazione di sostegno;
d) non aver riportato condanne penali, ovvero
non aver subito l’applicazione della pena concordata
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura
penale, per delitti non colposi;
e) non aver riportato condanne per illecito sportivo
e non essere sottoposto a procedimenti in
corso per il medesimo titolo;
f) non aver comunque riportato nell’ultimo quinquennio
condanne in ambito sportivo inflitte dai
competenti organi di giustizia della F.C.I. o di altra
Federazione sportiva nazionale affiliata al C.O.N.I.
ovvero da una Federazione Internazionale comportanti
la sospensione dall’attività o la preclusione,
in genere, da ogni rango o categoria per un
periodo complessivo superiore ad un anno.
4. Con riguardo ai requisiti previsti dalle lettere
c), d), e) e f), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
5. La domanda, corredata dalla ricevuta attestante
l’avvenuto versamento della tassa d’esame nella
misura stabilita nel bando, deve recare l’espressa
indicazione delle eventuali situazioni di incompatibilità all’esercizio dell’attività di procuratore.
6. I candidati che non sono in possesso di tutti i
requisiti di cui al comma 3 non sono ammessi a
partecipare alla prova.
7. La sussistenza di una situazione di incompatibilità all’esercizio dell’attività di procuratore non
costituisce causa di esclusione dalla prova.
8. Avverso il provvedimento di esclusione dalla
prova d’idoneità adottato dalla Commissioneè ammesso reclamo al Consiglio Federale, contro
la cui decisione può essere proposto ricorso alla
Commissione di Conciliazione ed Arbitrato dello
Sport istituita dal C.O.N.I..
ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ
1. L’esercizio dell’attività di procuratore sportivo è incompatibile con qualsiasi altro incarico rivestito
nell’ambito di una Federazione, nazionale o internazionale,
o di una Confederazione continentale e
con qualunque altro ruolo svolto all’interno di un
gruppo sportivo o di un’associazione, nazionale o
internazionale, di categoria ovvero di qualunque
organizzazione ad esse collegate.
2. La situazione di incompatibilità si protrae per la
durata di un anno dalla data di cessazione di uno
degli incarichi specificati nel comma precedente.
3. Nel caso di corridori, l’incompatibilità viene
meno dopo il decorso di un anno dalla conclusione
della stagione sportiva nella quale gli stessi
hanno cessato l’attività agonistica.
ART. 7 - ADEMPIMENTI PER IL RILASCIO
DELL’ABILITAZIONE
1. Per ottenere il rilascio dell’abilitazione, il candidato
che ha superato la prova d’idoneità, permanendo
tutti i requisiti previsti dall’art. 5, è tenuto
ad assolvere i seguenti adempimenti:
a) produrre una polizza assicurativa di responsabilità professionale rilasciata da una compagnia di
primaria importanza avente sede in Italia o in un
altro Paese facente parte dell’Unione Europea;
b) versare la quota per l’iscrizione nell’elenco dei
procuratori sportivi, nella misura stabilita annualmente
dal Consiglio Federale su proposta della
Commissione;
c) sottoscrivere il codice di condotta professionale,
predisposto dalla Commissione sentite le
associazioni di categoria, contenente l’impegno a
rispettare i principi fondamentali inerenti all’esercizio
dell’attività.
2. Il testo della polizza deve essere conforme
a quello deliberato dalla Commissione, con la
previsione di un massimale rapportato al volume
d’affari del procuratore e comunque non inferiore
ad Euro 300.000,00 (trecentomila).
3. La polizza deve assicurare la copertura degli
eventuali danni cagionati alla F.C.I., a tesserati o
a terzi in genere a causa dell’esercizio dell’attività abilitata, a condizione che la richiesta di risarcimento
venga avanzata entro un anno dalla data
della relativa scadenza.
4. Il mancato rinnovo alla scadenza della polizza
assicurativa o il mancato pagamento della
quota d’iscrizione annuale comporta l’automatica
sospensione dell’abilitazione.
5. Il candidato che, dopo il superamento della
prova d’idoneità, si trova in una delle situazioni
di incompatibilità previste dall’art. 6 può chiedere
il rilascio dell’abilitazione entro il termine perentorio
di un anno dal momento in cui la situazione
di incompatibilità è venuta meno, depositando la
documentazione idonea a comprovarne l’avvenuta
cessazione.
ART. 8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO
1. Il procuratore può svolgere la propria attività professionale a favore e nell’interesse del corridore,
prestandogli l’assistenza e la consulenza
necessarie, soltanto dopo aver ricevuto un apposito
incarico.
2. L’incarico, a pena di nullità, deve essere conferito
con atto scritto e diviene efficace nell’ambito
dell’ordinamento sportivo soltanto dalla data in
cui la comunicazione del relativo conferimento è pervenuta presso la segreteria della Commissione.
3. Il procuratore, a tal fine, entro il termine di
venti giorni dalla data del conferimento dell’incarico,
deve darne formale comunicazione alla Commissione
depositando o inviando a quest’ultima,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l’apposito modulo predisposto dalla
stessa, debitamente compilato e sottoscritto
anche dal corridore, recante l’indicazione delle
parti, della durata dell’incarico e della eventuale
clausola di esclusiva.
4. Il corridore può conferire l’incarico ad un solo
procuratore, con o senza l’obbligo di esclusiva,
ovvero a più procuratori, anche contemporaneamente. 5. Ciascun procuratore non può essere contemporaneamente
investito di un numero di incarichi
superiore a trenta.
6. La Commissione pubblica, nelle forme e modalità ritenute più idonee, l’elenco aggiornato dei
procuratori abilitati e provvede alla tenuta di un
registro, da aggiornare con regolarità, nel quale
annota gli incarichi conferiti, con la indicazione
della relativa durata.
7. La Commissione adotta tutte le cautele necessarie
per la custodia degli atti depositati, disciplinandone
l’accesso in modo da assicurarne la
riservatezza, con specifico riferimento alle informazioni
sensibili per il mercato.
ART. 9 – COMPENSO SPETTANTE AL PROCURATORE
E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE
1. L’importo del compenso spettante al procuratore
per l’opera prestata é liberamente convenuto
tra le parti e deve risultare dall’incarico.
2. Quando la relativa entità non è stata preventivamente
pattuita, il compenso è dovuto nella
misura del 3 % del reddito lordo annuo del corridore
risultante dal contratto regolarmente depositato,
senza tenere conto di eventuali benefit e
dei premi, individuali o di squadra.
3. Le modalità di pagamento del compenso devono
essere espressamente previste nell’incarico o
in separato atto scritto redatto successivamente.
4. E’ facoltà delle parti convenire che il compenso
sia corrisposto in un’unica soluzione o in più soluzioni
coincidenti con la data d’inizio di ciascuna
annualità del contratto di prestazione sportiva o
del diverso contratto concluso con l’intervento del
procuratore. In tal caso, quest’ultimo ha diritto al
compenso annuale fino alla scadenza del contratto,
anche se l’incarico sia già scaduto o gli sia
stato revocato.
ART. 10 - DURATA DELL’INCARICO
1. L’incarico non può avere durata superiore a tre
anni, ma può essere rinnovato, con atto scritto,
su consenso di entrambe le parti.
2. La comunicazione dell’avvenuto rinnovo deve
essere effettuata depositando o inviando, a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
alla Commissione prima della scadenza
dell’incarico o, al più tardi, entro il termine di
venti giorni dalla data della sua sottoscrizione,
l’apposito modulo di cui all’articolo 8, comma 3.
3. Le parti possono risolvere consensualmente il
rapporto in corso in qualunque momento, con
apposito accordo scritto debitamente sottoscritto,
da comunicare depositando o inviando alla Commissione,
a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, l’apposito modulo di cui al
comma precedente.
4. Il corridore può revocare l’incarico conferito in
qualunque momento, comunicando al procuratore,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, con un preavviso di almeno sessanta
giorni, la propria intenzione e depositando
o inviando contestualmente, con lo stesso mezzo,
alla Commissione copia della lettera di revoca inviata
al procuratore, unitamente alla copia dell’attestazione
postale di spedizione.
5. In tal caso, se la revoca non è avvenuta per
giusta causa, il corridore, oltre a dover rimborsare
al procuratore revocato le spese sostenute peil lavoro svolto fino al momento della revoca,è tenuto a corrispondere allo stesso, a titolo di corrispettivo
per il recesso, un importo pari al 15 %
del compenso annuo lordo previsto nel contratto
di prestazione sportiva o di cessione dei diritti di
immagine in corso di esecuzione.
6. Anche il procuratore può recedere in qualunque
momento dall’incarico conferitogli, con un
preavviso di almeno sessanta giorni, comunicando
la propria intenzione, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, al corridore
e depositando o inviando contestualmente, con
lo stesso mezzo, alla Commissione copia della
lettera di recesso, unitamente alla copia dell’attestazione
postale di spedizione.
7. In tal caso, se il recesso non è stato determinato
da giusta causa, il corridore ha diritto al
risarcimento degli eventuali danni subiti a causa
di tale condotta.
8. Qualora il corridore si accordi con il gruppo
sportivo di appartenenza per il rinnovo o per la
proroga della scadenza del contratto di prestazione
sportiva o convenga comunque il rinnovo o
la proroga della scadenza del contratto di promozione
pubblicitaria avente ad oggetto i diritti di
immagine, concluso all’epoca con l’intervento del
procuratore revocato, quest’ultimo ha diritto ad
un indennizzo pari al 3 % del compenso annuo
lordo del corridore indicato nel nuovo contratto
per due anni sportivi, anche se l’incarico sia già scaduto o gli sia stato revocato, salvo che la
revoca sia avvenuta per giusta causa.
9. Il corridore che conclude personalmente un
contratto, senza avvalersi dell’assistenza del procuratore
regolarmente incaricato in precedenza e
non revocato, è tenuto comunque a corrispondere
allo stesso il compenso pattuito all’atto del
conferimento dell’incarico.
ART. 11 - DOVERI DEL PROCURATORE.
1. Il procuratore è tenuto all’osservanza delle
norme statutarie e regolamentari della F.C.I., del
C.O.N.I. e della U.C.I., informando in ogni occasione
la propria condotta, nei rapporti con i corridori,
con i gruppi sportivi e con i tesserati in
genere, oltre che con i propri colleghi, ai principi
di correttezza, lealtà e buona fede.
2. Il procuratore è tenuto a garantire che il contenuto
del contratto concluso per effetto del suo
intervento sia conforme alle norme sopracitate ed
a quelle dell’ordinamento del Paese interessato.
3. All’atto della percezione del compenso, il procuratore
ha l’obbligo di rilasciare al corridore che
si è avvalso della sua opera la documentazione
fiscale prescritta dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.
4. E’ fatto divieto al procuratore di contattare
un corridore legato ad un gruppo sportivo da
un rapporto contrattuale nell’intento di indurlo a
risolvere anticipatamente il contratto in corso o a
non adempiere ai doveri contrattuali.
5. A richiesta della Commissione o di qualunque
altro organo federale, il procuratore è tenuto a
fornire ogni informazione in merito all’attività svolta
nonché a produrre i documenti necessari.
6. E’ vietato l’abuso da parte del procuratore
della eventuale posizione dominante acquisita sul
mercato in cui opera.
7. Nel caso di abuso di posizione dominante, la
Commissione, anche su segnalazione di qualunque
interessato, provvede all’avvio della necessaria
istruttoria ed all’adozione dei provvedimenti
del caso.
8. Nell’espletamento dell’istruttoria la Commissione
può avvalersi della collaborazione della Procura
Federale, cui è comunque tenuta a denunciare
ogni eventuale violazione regolamentare commessa
dai soggetti abilitati.
ART. 12 - CONTRATTO CONCLUSO
IN CONFLITTO DI INTERESSI
1. Qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi
nella conclusione di un contratto, il procuratore è tenuto a renderne immediatamente edotto
il corridore, che deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione
in tal senso risultante dal contratto.
2. Se il corridore non è stato informato di tale
circostanza prima della conclusione del contratto
ovvero di essa non sia stata fatta espressa menzione
nel contratto medesimo, il corridore può revocare l’incarico al procuratore con effetto immediato,
senza dovergli corrispondere alcun compenso
o indennizzo.
3. E’ fatto comunque divieto al procuratore di
operare quando il coniuge, un parente o un affine
entro il secondo grado del procuratore rivestano
incarichi dirigenziali o tecnici all’interno della F.C.I.
o ricoprano cariche sociali nell’ambito del gruppo
sportivo.
ART. 13 - DOVERI DEI CORRIDORI
1. Il corridore che intende avvalersi dell’opera di
un procuratore può conferire l’incarico esclusivamente
ad un soggetto munito della prescritta
abilitazione, fatta salva la deroga di cui all’art. 4.
2. Il corridore deve fornire al procuratore tutte
le notizie necessarie per il corretto ed efficace
espletamento dell’incarico, impartendogli altresì ogni direttiva ritenuta indispensabile a tal fine.
3. Il corridore è tenuto a corrispondere al procuratore
o alla società di cui all’art. 3, comma
3, il compenso previsto nell’atto di conferimento
dell’incarico, facendosi rilasciare la prescritta documentazione
fiscale relativa al pagamento effettuato.
4. Il corridore che si è avvalso dell’opera di un
procuratore deve assicurarsi che il nome dello
stesso sia indicato nel contratto di prestazione
sportiva o nel diverso contratto concluso a seguito
di tale intervento.
ART. 14 - CORRIDORE MINORE DI ETÀ
1. Il corridore può avvalersi dell’opera professionale
di un procuratore dal momento del compimento
dell’età minima richiesta per la sottoscrizione
di un contratto da professionista, in
funzione della relativa stipulazione.
2. Se il corridore è minore di età, l’atto di conferimento
dell’incarico, oltre che dal corridore, deve
essere sottoscritto anche dal genitore esercente
sullo stesso la potestà genitoriale.
3. Nel caso di cui al precedente comma, l’incarico
perde automaticamente di efficacia, senza che al
procuratore sia dovuto alcun compenso, se entroil termine di 180 giorni dalla data del suo conferimento
il corridore non abbia concluso alcun
contratto e comunque alla fine della stagione del
compimento del 18° anno.
ART. 15 - DOVERI DELLE SOCIETÀ E DEI GRUPPI SPORTIVI
1. Il gruppo sportivo interessato a concludere un
contratto di prestazione sportiva con un corridore
deve trattare unicamente con il suo procuratore,
se l’incarico risulti dagli atti della Commissione.
2. Se il corridore non ha conferito incarico ad
alcun procuratore, il gruppo sportivo deve intavolare
le trattative direttamente con il corridore o
con uno degli altri soggetti specificati nei commi
2 e 3 dell’art. 4.
3. E’ fatto divieto assoluto al gruppo sportivo di
effettuare pagamenti ad altra società per il tramite
di un procuratore.
ART. 16 - SANZIONI
1. Il procuratore che contravviene ai propri doveri
o abusa dei propri poteri o che comunque non
osserva le norme statutarie o regolamentari della
F.C.I., del C.O.N.I. o della U.C.I. è soggetto alle
sanzioni previste dal Regolamento di disciplina.
2. L’accertamento dell’infrazione commessa e l’applicazione
della relativa sanzione è demandato
alla Commissione di cui all’articolo 17, che provvede
d’ufficio all’avvio del procedimento disciplinare
ed al successivo svolgimento.
3. Per l’eventuale attività istruttoria la Commissione
può avvalersi, se del caso, della Procura Federale.
4. L’applicazione a carico del procuratore della
sanzione disciplinare della sospensione comporta
la sospensione automatica dell’abilitazione per
l’intera durata di esecuzione della sanzione.
5. La Commissione può altresì disporre in via
cautelare, con decorrenza immediata, la provvisoria
sospensione del procuratore dall’esercizio
dell’attività quando lo richiedano gravi ed urgenti
ragioni di opportunità.
6. Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso ricorso alla Corte Federale, nei termini
e secondo le modalità previste dal Regolamento
di disciplina.
7. Le decisioni della Commissione sono immediatamente
esecutive dalla data della comunicazione
all’interessato, da effettuarsi con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, e comunque
dalla data della relativa pubblicazione sull’organo
ufficiale di stampa della Federazione.
ART. 17 - COMMISSIONE PER I PROCURATORI
SPORTIVI
1. La Commissione per i procuratori sportiviè composta da tre membri, nominati dal Consiglio
Federale, e resta in carica due anni.
2. Il Presidente ed i suoi componenti sono scelti
tra i laureati in giurisprudenza in possesso di
chiara competenza ed esperienza in materia di
diritto sportivo.
3. La Commissione può avvalersi della collaborazione
degli esperti di volta in volta ritenuti necessari
che, su espresso invito del Presidente,
partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
4. La Commissione:
a) propone al Consiglio Federale l’importo della
tassa per l’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di procuratore e della quota per l’iscrizione
nell’elenco dei procuratori abilitati;
b) predispone il contenuto del bando di cui all’articolo
5, comma 2, e ne cura la pubblicazione;
c) svolge le funzioni di Commissione esaminatrice
in occasione dello svolgimento della prova
di idoneità, operando in composizione integrata
dalla presenza di un rappresentante dei corridori
designato dall’associazione di categoria e di un
rappresentante dei procuratori, designato dalla
maggioranza dei procuratori iscritti nell’elenco
alla data della pubblicazione del bando;
d) provvede al rilascio dell’abilitazione all’esercizio
dell’attività di procuratore sportivo, verificando
l’avvenuto assolvimento degli adempimenti di cui
all’art. 7;
e) provvede alla istituzione ed alla tenuta dell’elenco
dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività nonché del registro degli incarichi;
f) provvede alla sospensione o alla revoca dell’abilitazione
quando accerta il venir meno di uno dei
requisiti prescritti dall’art. 5 per il relativo rilascio,
l’insorgere di una situazione di incompatibilità, il
mancato versamento della quota annuale o la
mancata integrazione della polizza assicurativa;
g) provvede alla revoca della sospensione quando
rileva che sono venute meno le condizioni che
avevano determinato l’adozione del provvedimento;
h) istituisce ed organizza, d’intesa con le associazioni
di categoria, corsi di aggiornamento
professionale per i procuratori, la cui frequenzaè obbligatoria ai fini del mantenimento della relativa
qualifica.
5. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione è validamente operante con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti.
ART. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Qualunque controversia, sia di carattere economico
che di diversa natura, insorta tra il corridore
ed il procuratore connessa alla interpretazione o
alla esecuzione dell’incarico è devoluta alla competenza
del Collegio arbitrale della F.C.I..
2. Il ruolo di Presidente è assunto da un componente
della Commissione per i procuratori sportivi.
3. Il giudizio si svolge nelle forme dell’arbitrato
irrituale e la decisione è inappellabile.
ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
1. I soggetti che, prima della data di entrata in
vigore del presente Regolamento, hanno svolto,
anche presso altre Federazioni, l’attività di procuratore
sportivo per un periodo di tempo non
inferiore a tre anni, anche non continuativi, possono
chiedere il rilascio dell’abilitazione, indipendentemente
dal possesso dei requisiti di cui alle
lettere a) e b) dell’art. 5, comma 3.
2. La domanda deve essere corredata della documentazione
idonea a comprovare il possesso
da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti
prescritti dalla medesima norma, nonché l’avvenuto
svolgimento per il periodo di cui al comma 1
dell’attività di procuratore sportivo.
3. Il rilascio dell’abilitazione è comunque subordinato
alla frequenza, con esito positivo, di un
apposito corso di aggiornamento professionale
organizzato dalla Commissione ed all’assolvimento
degli adempimenti previsti dall’articolo 7.
4. E’ fatta salva l’efficacia degli incarichi conferiti
prima della data di entrata in vigore del presente
Regolamento per la durata prevista dal contratto
o, comunque, per la durata massima di tre anni.
5. In occasione dell’espletamento della prima
prova di idoneità, la Commissione esaminatrice è costituita esclusivamente dai componenti della
Commissione per i procuratori sportivi, restando
esclusa la presenza dei rappresentanti di categoria.
ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione
sull’organo ufficiale di stampa della F.C.I..